Sinossi:
Sussiste responsabilità civile extracontrattuale in concorso di colpa [artt. 2043 e 2055 c.c.], con conseguente risarcimento solidale del danno all’immagine, della Fondazione Wikipedia che, a seguito della tentata modifica della pagina inerente un ente associativo poiché contenente una descrizione con informazioni inesatte e calunniose e della susseguente diffida dell’ente medesimo, resa edotta della manifesta attività diffamatoria, sia rimasta inerte e non abbia provveduto ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza [artt. 16, comma 1 e 17, comma 3, dlgs. n. 70/2003].
Non sussiste responsabilità penale, né dell’ente da reato [dlgs.231/2001], né in quanto titolare dell’attività di hosting [art. 16, dlgs. 70/2003], né in concorso di persone [art. 110 c.p.], o in concorso omissivo [art. 40 c.p., co. 2], della Fondazione Wikipedia, in qualità di Internet Service Provider, per il reato di diffamazione [art. 595 c.p.] commesso da un proprio utente nella pagina descrivente un ente associativo con informazioni inesatte e calunniose.
Caso:
Un’associazione di tutela dei minori lamenta che la descrizione dell’ente contenuta nell’enciclopedia online Wikipedia contiene informazioni inesatte e calunniose, tra le quali l’attribuzione dei contenuti ivi riportati di un corso di educazione sessuale nonché l’immagine negativa di un gruppo antiliberale e antidemocratico.
L’associazione inoltra alla Fondazione Wikipedia una diffida, spiegando di aver tentato inutilmente di effettuare la procedura di modifica della pagina in contestazione secondo quanto previsto dal sito stesso dell’enciclopedia, con il blocco dell’account degli utenti che avevano proceduto in tal senso per conto dell’ente.
La Fondazione Wikipedia risponde all’associazione illustrando analiticamente il funzionamento della propria enciclopedia online a contenuto aperto (il materiale in essa inserito proviene dagli utenti ed è senza garanzia di validità delle informazioni pubblicate, essendo l’enciclopedia gestita dai medesimi e sotto la loro responsabilità, anche relativamente alla revisione delle varie voci in essa contenute, configurabile in termini di controllo diffuso nell’ambito della condivisione del sapere) ed il ruolo di Wikimedia quale Internet Service Provider (che si limita a fornire lo spazio virtuale e gli strumenti tecnici per l’immissione e la condivisione dei contenuti online, senza operare alcun tipo di controllo preventivo, verifica o modifica ai contributi degli utenti rispetto alla creazione delle voci dell’enciclopedia in fieri), sostenendo la conseguente assenza di responsabilità della Fondazione per i contenuti ospitati proprio in ragione della neutralità del ruolo rivestito.
Quid iuris?