Sinossi:
È legittimo il rifiuto in buona fede del pagamento del debito pecuniario mediante bitcoin in quanto esso non costituisce moneta avente corso legale nello Stato.
Caso:
Tizio acquista uno smartphone con contratto point and click sul sito di e commerce Alfa, offrendo il pagamento del prezzo, pari ad Euro 350, per l’importo equivalente di 0,5 Bitcoin oppure, in subordine, mediante spedizione assicurata di assegno bancario.
La società Alfa blocca la consegna del prodotto ordinato, comunicando a Tizio il proprio rifiuto di ricevere il pagamento “in quanto Bitcoin e l’assegno bancario non costituiscono moneta avente corso legale nello Stato e non costituiscono mezzi di pagamento sicuri”.
Quid iuris?