Sinossi:
La responsabilità per il danno prodotto da veicolo a guida autonoma (self driving car) è imputabile al costruttore, in quanto il sinistro sia conseguenza diretta del funzionamento del sistema di intelligenza artificiale applicato alla guida.
Caso:
Tizio, conducendo un’automobile a guida autonoma (self driving car), urta una bicicletta che la precede durante il proprio percorso in una strada del centro cittadino di Alfa, provocando la caduta del ciclista Caio che (come si accerterà successivamente) subisce una frattura al braccio guaribile in un mese.
Immediatamente dopo l’incidente, il conducente dell’auto prosegue il proprio percorso senza fermarsi subito, nonostante l’esplicito invito di un agente della polizia stradale presente sul luogo.
Dopo un centinaio di metri, Tizio si ferma e scende dall’auto: raggiunto dall’agente, Tizio spiega di non essere stato in grado di eseguire una manovra corretta né di fermarsi a causa di un malfunzionamento del sistema di intelligenza artificiale della sua nuova self driving car, acuistata il mese prima.
In seguito, Tizio si reca dal proprio avvocato perché è denunciato dalla polizia stradale all’autorità competente per inosservanza dell’obbligo di fermarsi all’invito degli agenti in servizio di polizia stradale. Caio si rivolge altresì al proprio legale per domandare il risarcimento dei danni subiti in seguito all’incidente.
Quid iuris?